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LegislazioneItaliana e Regolamenti Comunitari
18/10/2007.
Il Decreto recante «Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta
dell’olio vergine ed extravergine» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.243
del 18 ottobre.
In buona sostanza,
a partire da giugno 2008, piccoli e grandi produttori, nell'olio proveniente da
olive italiane e molite in italia, dovranno riportare in etichetta la dicitura
da olive italiane molite in italia seguito da un codice identificativo
che ne permette la rintracciabilità (attraverso un sistema di controllo che è il
vecchio MADE IN ITALY). Quindi, anche le piccole aziende che producono olio
solo dalle proprie olive dovranno inserire tale dicitura avvalendosi del codice
del frantoio qualora non lo abbiano. La rintracciabilità e la veridicità
avverrà tramite i registri del frantoio.
Click qui per visionare il
decreto.
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Il
primo novembre 2003 entrano in vigore due nuovi regolamenti comunitari, il Reg
EC 1513-2001 (articolo 1 e allegato) e il Reg. EC 1019/2002. Qui sotto ne
tratteremo i caratteri salienti, lasciando conclusioni e
commenti al singolo lettore, che potrà scaricare anche il testo integrale dei
regolamenti (acrobat)
1)
Leggi il testo integrale Reg.
Ec 1513-2001
2)
Leggi il testo integrale Reg.
EC 1019-2002
3)
Riportiamo il testo integrale del Reg. EC
796-2002 recante anche modifiche al metodo organolettico e chimico del Reg CE 2568/91.
4)
il testo integrale e tutti gli allegati del Reg CE 2568/91 potete trovarlo al
seguente link: www.oliveoil.org/ita/norma.htm
5)
Reg. CE 178/2002
6)
legge 3
agosto 2004 n°104
Caratteri
salienti dell' ART.1 e dell'allegato del Reg. EC 1513-2001:
a) L'olio di oliva extra vergine
dovrà avere acidità libera inferiore allo 0,8%. (Fino a tale data il massimo
ammissibile era l'1%). Per maggiori informazioni si veda la
sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai
a classificazione
degli oli di oliva)
b) Gli oli vergine corrente e vergine
lampante vengono inclusi nell'unica categoria dell' olio lampante. Per maggiori
informazioni si veda la
sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai
a classificazione
degli oli di oliva)
Caratteri
salienti del Reg. EC 1019-2002:
Nel
testo integrale si leggerà che tale regolamento entra in vigore il 1° novembre
2002, ma è stata fatta una variazione per cui parte del regolamento entra in
vigore il 1° novembre 2003.
a) Contadini e frantoi non potranno più
vendere oli d’oliva sfusi al consumatore. L’olio dovrà essere presentato al
consumatore finale “preimballato” in contenitori della capacità massima di
cinque litri, etichettato secondo le nuove disposizioni e provvisto di un
sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. La
nuova norma intende tutelare meglio i consumatori dalle miscelazioni
fraudolente, considerando che se non è etichettato con la sua precisa
denominazione commerciale (per esempio, olio extra vergine d’oliva), il
venditore che ha fatto una miscelazione fraudolenta con olio di semi è
difficilmente perseguibile.
b) L’indicazione della provenienza
rimane facoltativa, quindi se non c’è si tratta quasi sicuramente di olio
estero, eventualmente miscelato con olio italiano, che però non raggiunge il
75% della miscela. - Se l’olio italiano raggiunge il 75%, può essere indicata
in etichetta la percentuale prevalente di olio italiano, sempre che l’olio
rimanente provenga da un Paese dell CE. - L’indicazione “olio extra vergine
italiano” è ammessa soltanto se l’olio è ricavato al 100% da olive
italiane macinate in un frantoio italiano: - In ogni caso non potrà essere
indicata la zona precisa di provenienza (per esempio, del Lazio, del Viterbese,
ecc.), che è riservata soltano agli oli DOP e IGP. Per gli altri,
l’indicazione dell’origine riguarda soltanto lo Stato di provenienza o la
generica Comunità europea.
c) La denominazione olio extra vergine
d’oliva dovrà essere accompagnata dalla dicitura: “olio d’oliva di
categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici”. Diciture diverse sono previste per l’olio vergine,
l’olio d’oliva e l’olio di sansa.
d) Tra le indicazioni facoltative è
ammessa la dicitura “spremitura a freddo”, riservata agli extra vergini
ottenuti a una temperatura inferiore a 27° C e dalla spremitura meccanica della pasta di olive, con un sistema di estrazione di tipo
tradizionale con presse idrauliche. Sempre facoltativa è la diciture
analoga “estratto a freddo”, che indica l’olio ottenuto da processi
continui (decanter, sinolea), ottenuti a una temperatura inferiore a 27 gradi centigradi.
e) Non sarà più ammessa
l’indicazione della sola acidità (per esempio, “a bassa acidità: 0,5%),
che per il consumatore è fuorviante, perché da sola non esprime la qualità
dell’olio. Dovrà essere accompagnata dall’indice dei perossidi, dal tenore
delle cere e dall’assorbimento nell’ultravioletto. Per il consumatore sarebbe
stata importante anche l’indicazione del contenuto in polifenoli al momento
dell’imbottigliamento, che sono benefici per la salute e contrastano
l’invecchiamento dell’olio.
f) L’assoluta novità è che sarà
ammessa la vendita di olio di oliva miscelato con olio di semi. Tale possibilità
era del tutto esclusa dalle norme italiane, anzi considerata blasfema e punibile
con la galera. Questo nuovo prodotto dovrà riportare la dizione “miscela di
oli vegetali e di olio di oliva”, seguita immediatamente dall’indicazione
della percentuale di olio d’oliva. Potrà essere una miscela molto adatta per
friggere e, tutto sommato, uno sfogo per chi, in tutti questi anni di
proibizionismo, si è dedicato a pasticciare fraudolentemente con olio di oliva
e di semi.
STABILITE ANCHE LE SANZIONI DEL REG. CEE
1019/2002
Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre ha approvato il testo del Decreto
legislativo recante le disposizioni sanzionatorie circa l’applicazione del
Regolamento Cee n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione
dell’olio di oliva.
Imballaggi, etichette e designazione dell’origine riguardano le
infrazioni tenute d’occhio
dall’Ispettorato Repressione Frodi che è l’organo deputato ai
controlli in materia.
Imballaggi: sanzione amministrativa da 100 a 600 euro a chi detiene per
vendere o venda olio in imballaggi con capacità superiore a 5 litri; da 800 a
4000 euro se gli imballaggi non sono provvisti di chiusura che perde la propria
integrità dopo la prima utilizzazione.
Etichette: multa da 300 a 1800 euro per le aziende che utilizzano
etichette non conformi.
Designazione dell’origine: le imprese che non rispettano le norme
europee in materia di designazione dell’origine sono soggette a multe che
vanno da 50 a 300 euro per piccoli quantitativi (fino a 50 litri), a multe tra
5.000 e 30.000 euro per infrazioni su quantitativi oltre i 30.000 litri.

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