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LegislazioneItaliana  e Regolamenti Comunitari

 

18/10/2007.  Il Decreto recante «Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.243 del 18 ottobre. In buona sostanza, a partire da giugno 2008, piccoli e grandi produttori, nell'olio proveniente da olive italiane e molite in italia, dovranno riportare in etichetta la dicitura da olive italiane molite in italia seguito da un codice identificativo che ne permette la rintracciabilità (attraverso un sistema di controllo che è il vecchio MADE IN ITALY). Quindi, anche le piccole aziende che producono olio solo dalle proprie olive dovranno inserire tale dicitura avvalendosi del codice del frantoio qualora non lo abbiano. La rintracciabilità e la veridicità avverrà tramite i registri del frantoio. Click qui per visionare il decreto.

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Il primo novembre 2003 entrano in vigore due nuovi regolamenti comunitari, il Reg EC 1513-2001 (articolo 1 e allegato) e il Reg. EC 1019/2002. Qui sotto ne tratteremo i caratteri salienti, lasciando conclusioni e commenti al singolo lettore, che potrà scaricare anche il testo integrale dei regolamenti (acrobat)

1) Leggi il testo integrale Reg. Ec 1513-2001

2) Leggi il testo integrale Reg. EC 1019-2002

3) Riportiamo il testo integrale del Reg. EC 796-2002 recante anche modifiche al metodo organolettico e chimico del Reg CE 2568/91.

4) il testo integrale e tutti gli allegati del Reg CE 2568/91 potete trovarlo al seguente link: www.oliveoil.org/ita/norma.htm

5) Reg. CE 178/2002

6) legge 3 agosto 2004 n°104

 

Caratteri salienti dell' ART.1 e dell'allegato del Reg. EC 1513-2001:

a) L'olio di oliva extra vergine dovrà avere acidità libera inferiore allo 0,8%. (Fino a tale data il massimo ammissibile era l'1%). Per maggiori informazioni si veda la sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai a classificazione degli oli di oliva)

b) Gli oli vergine corrente e vergine lampante vengono inclusi nell'unica categoria dell' olio lampante. Per maggiori informazioni si veda la sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai a classificazione degli oli di oliva)

 

Caratteri salienti del Reg. EC 1019-2002:

Nel testo integrale si leggerà che tale regolamento entra in vigore il 1° novembre 2002, ma è stata fatta una variazione per cui parte del regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

a) Contadini e frantoi non potranno più vendere oli d’oliva sfusi al consumatore. L’olio dovrà essere presentato al consumatore finale “preimballato” in contenitori della capacità massima di cinque litri, etichettato secondo le nuove disposizioni e provvisto di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. La nuova norma intende tutelare meglio i consumatori dalle miscelazioni fraudolente, considerando che se non è etichettato con la sua precisa denominazione commerciale (per esempio, olio extra vergine d’oliva), il venditore che ha fatto una miscelazione fraudolenta con olio di semi è difficilmente perseguibile. 

b) L’indicazione della provenienza rimane facoltativa, quindi se non c’è si tratta quasi sicuramente di olio estero, eventualmente miscelato con olio italiano, che però non raggiunge il 75% della miscela. - Se l’olio italiano raggiunge il 75%, può essere indicata in etichetta la percentuale prevalente di olio italiano, sempre che l’olio rimanente provenga da un Paese dell CE. - L’indicazione “olio extra vergine italiano” è ammessa soltanto se l’olio è ricavato al 100% da olive italiane macinate in un frantoio italiano: - In ogni caso non potrà essere indicata la zona precisa di provenienza (per esempio, del Lazio, del Viterbese, ecc.), che è riservata soltano agli oli DOP e IGP. Per gli altri, l’indicazione dell’origine riguarda soltanto lo Stato di provenienza o la generica Comunità europea.

c) La denominazione olio extra vergine d’oliva dovrà essere accompagnata dalla dicitura: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Diciture diverse sono previste per l’olio vergine, l’olio d’oliva e l’olio di sansa. 

d) Tra le indicazioni facoltative è ammessa la dicitura “spremitura a freddo”, riservata agli extra vergini ottenuti a una temperatura inferiore a 27° C  e dalla spremitura meccanica della pasta di olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.  Sempre facoltativa è la diciture analoga “estratto a freddo”, che  indica l’olio ottenuto da processi continui (decanter, sinolea), ottenuti a una temperatura inferiore a 27 gradi centigradi.

e)  Non sarà più ammessa l’indicazione della sola acidità (per esempio, “a bassa acidità: 0,5%), che per il consumatore è fuorviante, perché da sola non esprime la qualità dell’olio. Dovrà essere accompagnata dall’indice dei perossidi, dal tenore delle cere e dall’assorbimento nell’ultravioletto. Per il consumatore sarebbe stata importante anche l’indicazione del contenuto in polifenoli al momento dell’imbottigliamento, che sono benefici per la salute e contrastano l’invecchiamento dell’olio. 

f) L’assoluta novità è che sarà ammessa la vendita di olio di oliva miscelato con olio di semi. Tale possibilità era del tutto esclusa dalle norme italiane, anzi considerata blasfema e punibile con la galera. Questo nuovo prodotto dovrà riportare la dizione “miscela di oli vegetali e di olio di oliva”, seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva. Potrà essere una miscela molto adatta per friggere e, tutto sommato, uno sfogo per chi, in tutti questi anni di proibizionismo, si è dedicato a pasticciare fraudolentemente con olio di oliva e di semi.

STABILITE ANCHE LE SANZIONI DEL REG. CEE 1019/2002

Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre ha approvato il testo del Decreto legislativo recante le disposizioni sanzionatorie circa l’applicazione del Regolamento Cee n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva.

Imballaggi, etichette e designazione dell’origine riguardano le infrazioni tenute d’occhio

dall’Ispettorato Repressione Frodi che è l’organo deputato ai controlli in materia.

Imballaggi: sanzione amministrativa da 100 a 600 euro a chi detiene per vendere o venda olio in imballaggi con capacità superiore a 5 litri; da 800 a 4000 euro se gli imballaggi non sono provvisti di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

Etichette: multa da 300 a 1800 euro per le aziende che utilizzano etichette non conformi.

Designazione dell’origine: le imprese che non rispettano le norme europee in materia di designazione dell’origine sono soggette a multe che vanno da 50 a 300 euro per piccoli quantitativi (fino a 50 litri), a multe tra 5.000 e 30.000 euro per infrazioni su quantitativi oltre i 30.000 litri.

 

 

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